Lâarticolo 115 del codice della strada ha recentemente introdotto la âGuida Accompagnataâ, ovverosia la possibilità per i giovani che hanno compiuto 17 anni di accedere anzitempo al percorso che consente di ottenere la patente.
Il nuovo procedimento â volto a snellire lâiter di ottenimento dellâabilitazione alla guida - approvato a dicembre 2011 ed entrato in vigore il 21 aprile 2012, non cambierà le clausole presenti nei contratti stipulati con al momento del preventivo assicurazione auto. Infatti, se si seguiranno le normative del codice della strada, la propria polizza assicurativa risponderà di eventuali danni causati a terzi.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede lâarticolo 115.
Innanzitutto, potrà accedere allâautorizzazione alla guida accompagnata chi avrà compiuto 17 anni di età e sarà in possesso della patente A1 (il cosiddetto patentino) in corso di validità . Gli aspiranti giovani automobilisti potranno esercitarsi su veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore ai 3,5 t. Inoltre, per loro vigono le stesse regole previste per i neopatentati dallâarticolo 117 del codice civile, vale a dire che possono essere guidate vetture di potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kw per tonnellata e con potenza massima pari a 70 kw.Durante la prova di guida accompagnata non potranno stare a bordo altri passeggeri oltre allâaccompagnatore e sul veicolo dovrà essere esposto un cartello, di dimensioni standard, con le scritte âGAâ di colore nero e a sfondo giallo retroriflettente.
Lâaccompagnatore del minorenne dovrà essere titolare della patente B da almeno 10 anni e non dovrà avere unâetà superiore ai sessanta anni. Inoltre, non deve aver mai subìto provvedimenti di sospensione della patente di guida a seguito di violazione del codice della strada.
Il minore già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, potrà â entro sei mesi dal compimento della maggiore età - presentare istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale.
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